<p><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso N. 13429/2022 R.G. proposto da:</p>
<p><strong><span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span></strong> domiciliata in Roma, <span class="anonimizza indirizzo">INDIRIZZO</span> presso la cancelleria della</p>
<p>Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. <span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> come da</p>
<p>procura in atti, domicilio digitale <span class="anonimizza email">EMAIL</span></p>
<pre><code> - ricorrente
</code></pre>
<p>contro</p>
<p><strong><span class="anonimizza ragione_sociale">RAGIONE_SOCIALE</span> <span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span></strong></p>
<p><strong><span class="anonimizza nome">NOME</span> CANNONE TAMARA</strong></p>
<pre><code> - intimati
</code></pre>
<p>avverso la sentenza n. 829/2022 del Tribunale di Palermo, depositata in data</p>
<p>24.2.2022;</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2024</p>
<p>dal consigliere <span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span>;</p>
<p>udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. <span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> che</p>
<p>ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p><strong>FATTI DI CAUSA</strong></p>
<p><span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> creditrice intervenuta nella procedura esecutiva a carico di <span class="anonimizza nome">NOME</span></p>
<p><span class="anonimizza nome">NOME</span> Maria <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> dinanzi al Tribunale di Palermo (N. 236/2013 R.G.), propose</p>
<p>istanza di assegnazione dell’immobile pignorato, ex art. 588 c.p.c., in data</p>
<p>15.3.2018, offrendo la somma di € 238.613,00, pari al prezzo base d’asta e</p>
<p>idonea a coprire l’intero credito del creditore procedente CAF s.p.a. (quale</p>
<p>procuratore speciale di <span class="anonimizza ragione_sociale">RAGIONE_SOCIALE</span>, ex art. 506 c.p.c. Con</p>
<p>provvedimento del 18.3.2018, il giudice dell’esecuzione dichiarò l’istanza</p>
<p>inammissibile, in quanto presentata oltre il termine di dieci giorni prima della</p>
<p>vendita, fissato dall’art. 588 c.p.c. All’esito dell’esperimento di vendita del</p>
<p>20.3.2018, il professionista delegato aggiudicò l’immobile a <span class="anonimizza nome">NOME</span> e <span class="anonimizza nome">NOME</span></p>
<p><span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> (che avevano presentato offerta “minima”), per l’importo di €</p>
<p>178.960,00. La <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> propose quindi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617</p>
<p>c.p.c. avverso il provvedimento del 18.3.2018; negata dal g.e. (e dal collegio,</p>
<p>in sede di reclamo) la sospensione ed introdotto dalla Casano il giudizio di merito,</p>
<p>in cui si costituì la sola creditrice procedente e rimasero contumaci l’esecutato e</p>
<p>le aggiudicatarie, con sentenza del 24.2.2022 il Tribunale di Palermo rigettò</p>
<p>l’opposizione; per quanto ancora qui interessa, osservò il Tribunale che: <em>a)</em></p>
<p>anzitutto, nelle more del giudizio era stato emesso il decreto di trasferimento in</p>
<p>favore di <span class="anonimizza nome">NOME</span> e <span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> non opposto dalla Casano, ed era stata</p>
<p>2</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>pure definitivamente distribuita la somma ricavata dalla vendita, il che</p>
<p>determinava l’irrevocabilità degli effetti della vendita; <em>b)</em> il termine di cui all’art.</p>
<p>588 c.p.c. - secondo un’interpretazione “ <em>sistematica, teleologica, nonché</em></p>
<p><em>costituzionalmente orientata, che tenga conto delle riforme di cui al d.l. n.</em></p>
<p><em>83/2015 e d.l. 59/2016</em> ” - è di natura perentoria, in quanto funzionale alla</p>
<p>sollecita definizione della fase liquidatoria e benché la norma non lo qualifichi</p>
<p>espressamente in tal senso; <em>c)</em> anche a ritenere il termine di natura ordinatoria,</p>
<p>comunque la <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> non aveva presentato istanza di proroga prima della sua</p>
<p>scadenza, con la conseguenza che quest’ultima aveva comunque determinato la</p>
<p>perdita del potere processuale; <em>d)</em> quand’anche l’istanza fosse stata presentata</p>
<p>tempestivamente, essa avrebbe dovuto comunque considerarsi inammissibile,</p>
<p>perché non corredata dal versamento delle somme occorrenti a soddisfare il</p>
<p>creditore prelazionario.</p>
<p>Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione <span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> sulla scorta di due</p>
<p>motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno resistito. Il P.G. ha</p>
<p>rassegnato conclusioni scritte (confermate nella discussione orale, nell’odierna</p>
<p>pubblica udienza), chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p><strong>1.1 -</strong> Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.</p>
<p>159 c.p.c. e 2929 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il</p>
<p>Tribunale ritenuto che l’opposizione spiegata da essa <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> avverso il</p>
<p>provvedimento del g.e. del 18.3.2018 non potesse comunque produrre alcuna</p>
<p>utilità per la stessa, atteso che era stato comunque emesso il decreto di</p>
<p>trasferimento ex art. 586 c.p.c., ed era stato approvato, all’udienza del</p>
<p>3</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>27.6.2019, il progetto finale di distribuzione. Rileva la ricorrente, al contrario,</p>
<p>che l’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. che occupa non</p>
<p>può che riverberare i propri effetti sugli atti conseguenziali che ne derivano,</p>
<p>secondo la regola dettata dall’art. 159 c.p.c., non essendovi alcun onere di</p>
<p>impugnare tutti gli atti successivi, ove si sia tempestivamente opposto l’atto</p>
<p>presupposto, come nella specie. Ciò tanto più se, ad essere opposto, è un atto</p>
<p>del sub-procedimento di vendita, come ancora nella specie, per il quale non può</p>
<p>operare la regola di cui all’art. 2929 c.c., che fa salva la stabilità della vendita in</p>
<p>caso di nullità degli atti anteriori alla stessa vendita forzata: tale regola, appunto,</p>
<p>non si applica ove ad essere invalido sia un atto del sub-procedimento</p>
<p>liquidatorio, sicché l’accoglimento dell’opposizione tempestivamente proposta</p>
<p>avverso quest’ultimo è comunque idoneo a determinare la caducazione degli atti</p>
<p>conseguenti, compresi il decreto di trasferimento e l’approvazione del progetto</p>
<p>finale di distribuzione, il cui esito è peraltro irrilevante per stabilire se la vendita</p>
<p>si è svolta in modo regolare.</p>
<p><strong>1.2 -</strong> Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli</p>
<p>artt. 152, 506, 588, 589 e 590 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,</p>
<p>c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che il termine per la proposizione dell’istanza</p>
<p>di assegnazione sia perentorio. Rileva la ricorrente che l’unico precedente di</p>
<p>legittimità, sul punto (Cass. n. 8857/2011), afferma la natura ordinatoria del</p>
<p>termine ex art. 588 c.p.c., in piena coerenza con la funzione da esso spiegata,</p>
<p>non essendo peraltro consentito affermare, in assenza di espressa disposizione</p>
<p>di legge, la perentorietà di un termine. Né può ritenersi, come ha fatto il</p>
<p>Tribunale di Palermo, che le riforme del processo esecutivo susseguitesi a partire</p>
<p>4</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>dal 2015 abbiano inciso sulla questione che occupa, sia perché esse non l’hanno</p>
<p>specificamente affrontata, sia perché esse hanno in realtà mirato ad incentivare</p>
<p>la possibilità, per i creditori, di avvalersi dell’istituto dell’assegnazione,</p>
<p>svincolandola dal necessario esperimento della vendita con incanto e riducendo</p>
<p>la discrezionalità del giudice (o del professionista delegato) in ordine</p>
<p>all’accoglimento dell’istanza stessa. Né rileva quanto osservato dal Tribunale</p>
<p>circa il fatto che - anche a considerare il termine in parola di natura ordinatoria</p>
<ul>
<li>essa <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> non abbia presentato istanza di proroga, prima della scadenza,</li>
</ul>
<p>perché altrimenti si avrebbe l’effetto di parificare un termine ordinatorio al</p>
<p>termine perentorio. Infine, si censura l’affermazione del giudice di merito per cui</p>
<p>l’istanza di assegnazione in questione era da considerare comunque</p>
<p>inammissibile, perché non accompagnata dal deposito delle somme occorrenti a</p>
<p>soddisfare il creditore ipotecario di primo grado, sufficiente invece essendo - a</p>
<p>norma dell’art. 589 c.p.c. - la semplice offerta di pagamento della somma, da</p>
<p>regolare entro il termine all’uopo disposto dal giudice dell’esecuzione.</p>
<p><strong>2.1 -</strong> Benché colga evidentemente nel segno, il primo motivo non può trovare</p>
<p>accoglimento, al lume della complessiva infondatezza del secondo motivo (su cui</p>
<p>v. <em>infra</em> ). Risulta quindi sufficiente la correzione della motivazione della sentenza</p>
<p>impugnata ( <em>in parte qua</em> ), ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., rivelandosi</p>
<p>comunque conforme a diritto la statuizione di rigetto dell’opposizione proposta</p>
<p>dalla Casano (il che, come si vedrà tra breve, vale anche con riguardo a taluni</p>
<p>profili di censura dello stesso secondo motivo).</p>
<p>Il Tribunale di Palermo, in via preliminare, ha valutato di per sé non accoglibile</p>
<p>l’opposizione spiegata dalla <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> avverso il provvedimento del g.e. del</p>
<p>5</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>18.3.2018 (con cui era stata dichiarata inammissibile, perché tardiva, l’istanza</p>
<p>di assegnazione dalla stessa proposta), giacché nelle more della decisione era</p>
<p>stato emesso (in data 21.1.2019) il decreto di trasferimento dell’immobile in</p>
<p>questione in favore di <span class="anonimizza nome">NOME</span> e <span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span>, tuttavia non opposto dalla</p>
<p>stessa Casano; inoltre, era stato frattanto definitivamente approvato il progetto</p>
<p>di distribuzione, all’udienza del 27.6.2019, con conseguente finale distribuzione</p>
<p>del ricavato, anche in tal caso senza opposizione della <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span>, che pure aveva</p>
<p>partecipato alla stessa udienza. Tanto determinava, secondo il Tribunale</p>
<p>siciliano, la “ <em>irrevocabilità degli effetti del trasferimento della proprietà</em> ”.</p>
<p><strong>2.2 -</strong> L’assunto non è condivisibile, occorrendo dunque procedere alla correzione</p>
<p>della motivazione della sentenza, sul punto.</p>
<p>Infatti, l’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte della</p>
<p><span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> non può che riverberarsi sugli atti successivi dipendenti - sul piano</p>
<p>logico-giuridico - dall’atto invalido, secondo il principio della nullità derivata: è</p>
<p>infatti noto che “ <em>La materia del contendere, nell’opposizione agli atti esecutivi,</em></p>
<p><em>consiste nell’accertamento della nullità dell’atto impugnato per conseguire gli</em></p>
<p><em>effetti che da essa derivano sia con riguardo all’atto stesso, che a quelli</em></p>
<p><em>successivi nulli per derivazione (ex art. 159, primo comma, cod. proc. civ.)</em> ”</p>
<p>(Cass. n. 7026/1999).</p>
<p>Pertanto, è di tutta evidenza che la Casano - confidando, evidentemente,</p>
<p>nell’accoglimento dell’opposizione agli atti così come spiegata - non aveva alcun</p>
<p>onere né di impugnare il decreto di trasferimento dell’immobile, né di contestare</p>
<p>gli esiti della distribuzione (ovviamente, avuto riguardo ai medesimi motivi di</p>
<p>doglianza relativi al provvedimento del 18.3.2018, oggetto della suddetta</p>
<p>6</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>opposizione), giacché l’eventuale caducazione di detto provvedimento</p>
<p>determinerebbe, <em>ex se</em>, la caducazione degli atti conseguenti e successivi,</p>
<p>occorrendo in tal caso regredire, dinanzi al g.e., alla fase processuale</p>
<p>immediatamente precedente all’adozione dell’atto stesso; infatti, è di immediata</p>
<p>intuizione che - qualora il provvedimento con cui il g.e. rilevò la tardività</p>
<p>dell’istanza di assegnazione dovesse considerarsi illegittimo - sarebbe necessario</p>
<p>rivalutare gli effetti dell’istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. della Casano</p>
<p>in rapporto alle offerte dei terzi interessati all’acquisto dell’immobile e</p>
<p>provvedere di conseguenza, nel senso della aggiudicazione in suo favore, ai sensi</p>
<p>dell’art. 573, comma 2, c.p.c. (l’istanza venne presentata per un valore pari al</p>
<p>prezzo “base” dell’ultimo esperimento di vendita e, da quanto è dato desumere</p>
<p>dagli atti, l’unica offerta di acquisto pervenuta fu quella “minima” delle predette</p>
<p><span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> e comunque il prezzo “base” non venne superato</p>
<p>in sede di gara: in dette condizioni, non può che prevalere, <em>ex lege</em>, l’istanza di</p>
<p>assegnazione del creditore, come meglio si dirà tra breve).</p>
<p>A tanto neppure osta, in realtà, neppure l’avvenuta chiusura del processo</p>
<p>esecutivo, proprio perché gli effetti dell’accoglimento di un’opposizione agli atti</p>
<p>che travolga (direttamente o, come nel caso, in via derivata) gli esiti della</p>
<p>distribuzione operano <em>ex tunc</em> (v. Cass. n. 32146/2023) <em>.</em></p>
<p><strong>2.3 -</strong> Né, del resto, la chiusura del processo esecutivo per espropriazione</p>
<p>immobiliare per intervenuta distribuzione (su cui si veda in generale, oltre</p>
<p>all’arresto appena citato, anche la coeva Cass. n. 32143/2023) può di per sé</p>
<p>incidere sulla stessa attualità e sussistenza della materia del contendere relativa</p>
<p>ad eventuali opposizioni esecutive pendenti - in quanto in precedenza dispiegate</p>
<p>7</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>e non ancora definite (v. Cass. n. 31085/2023, non massimata; ed anzi non</p>
<p>potendo valere un’opposizione avverso l’atto conclusivo a recuperare le</p>
<p>doglianze non tempestivamente proposte in precedenza: v., <em>a contrario</em>, Cass.</p>
<p>n. 17878/2011).</p>
<p>Infatti, posta l’irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex</p>
<p>art. 512 c.p.c., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con</p>
<p>conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti (v. Cass.</p>
<p>n. 4263/2019; Cass. n. 15963/2021; Cass. n. 12673/2022), è evidente che la</p>
<p>parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura</p>
<p>esecutiva un’azione (opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt.</p>
<p>615 e 617 c.p.c., reclamo ex art. 630 c.p.c., ecc.) tendente a determinare o</p>
<p>l’arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno</p>
<p>o più atti del processo (perché in tesi adottati <em>contra legem</em> e tempestivamente</p>
<p>opposti, come è nella specie), mantiene intatto l’interesse alla decisione, idonea</p>
<ul>
<li>come s’è visto - a trasmettere gli eventuali effetti favorevoli anche agli atti</li>
</ul>
<p>susseguenti a quello opposto, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte</p>
<p>stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva. Del</p>
<p>resto, si tratta di un principio che discende dalla stessa morfologia del processo</p>
<p>esecutivo e dalle caratteristiche strutturali e funzionali degli incidenti di</p>
<p>cognizione che vi si innestano: è evidente che, se la procedura esecutiva</p>
<p>giungesse a suo compimento, con la distribuzione, e da tanto dovesse derivare,</p>
<p><em>sic et simpliciter</em>, la superfluità delle eventuali opposizioni esecutive frattanto</p>
<p>proposte dalle parti (o anche, del reclamo ex art. 630 c.p.c.), ne discenderebbe</p>
<p>da un lato la negazione stessa del diritto di azione, costituzionalmente tutelato</p>
<p>8</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>ex art. 24 Cost., ma del tutto svuotato di ogni significato, e dall’altro</p>
<p>l’attribuzione al giudice dell’esecuzione (almeno, per le opposizioni esecutive) di</p>
<p>un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della cognizione,</p>
<p>con riguardo alla fase di merito delle stesse opposizioni: ciò perché, in fin dei</p>
<p>conti, l’esito dello stesso giudizio di merito finirebbe col dipendere dalla</p>
<p>circostanza che il giudice dell’esecuzione abbia sospeso o meno la procedura</p>
<p>nella fase sommaria. In altre parole, nella prospettiva criticata e qui recisamente</p>
<p>respinta, la sentenza nel giudizio di merito potrebbe essere resa, <em>pleno iure</em>, solo</p>
<p>se il giudice dell’esecuzione abbia sospeso la procedura stessa (che dunque non</p>
<p>può proseguire, fino alla definizione della causa), mentre in caso contrario (ossia,</p>
<p>in caso di mancata sospensione) la sua chiusura, all’esito della distribuzione,</p>
<p>renderebbe superflua la stessa decisione del merito.</p>
<p>Si tratta di una impostazione - riscontrabile in taluna giurisprudenza di merito</p>
<p>(con pronunce oggetto, peraltro, se portate all’attenzione di questa Corte</p>
<p>suprema, di costante riforma; peraltro, la sentenza qui impugnata non pare ad</p>
<p>esse ispirarsi, giacché desume principalmente l’inaccoglibilità dell’opposizione</p>
<p>della <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> dalla mancata sua reazione alla distribuzione finale, come s’è visto</p>
<p>tuttavia non necessaria) - che è però inaccettabile, perché nega la stessa</p>
<p>funzione della giurisdizione, per di più travisando la nozione della cessazione</p>
<p>della materia del contendere e dell’interesse ad agire (per tutte, Cass. n.</p>
<p>21757/2021). Non casualmente, questa Corte, affrontando il tema in parola, ha</p>
<p>già affermato, con riferimento al pignoramento presso terzi, che “ <em>L’ordinanza di</em></p>
<p><em>assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di</em></p>
<p><em>espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore</em></p>
<p>9</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p><em>assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto</em></p>
<p><em>di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale</em></p>
<p><em>esazione del credito assegnato non fa venir meno l’interesse alla decisione</em></p>
<p><em>sull’opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito</em></p>
<p><em>il provvedimento, in quanto l’accertamento della nullità di quest’ultimo produce</em></p>
<p><em>effetti utili per la parte opponente, comportando l’invalidazione dell’ordinanza e</em></p>
<p><em>la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione</em> ” (Cass.</p>
<p>n. 17021/2023); e, con riguardo al reclamo ex art. 630 c.p.c., che “ <em>La</em></p>
<p><em>conclusione della procedura esecutiva, con la vendita del bene pignorato e la</em></p>
<p><em>distribuzione del ricavato ai creditori, non determina la cessazione della materia</em></p>
<p><em>del contendere nel procedimento di reclamo, ex art. 630 c.p.c., avverso il</em></p>
<p><em>provvedimento di diniego dell’estinzione del processo esecutivo, permanendo</em></p>
<p><em>l’interesse del debitore all’accertamento dell’anteriorità dell’estinzione, per gli</em></p>
<p><em>effetti di cui all’art. 632, comma 2, c.p.c.</em> ” (Cass. n. 8113/2022).</p>
<p><strong>2.4 -</strong> Infine, la correzione della motivazione qui disposta discende <em>de plano</em> dal</p>
<p>disposto dell’art. 2929 c.c., che fa salva la posizione dell’aggiudicatario in</p>
<p>relazione ad atti antecedenti alla vendita forzata; è noto, però, come detta regola</p>
<p>non sia applicabile ove si discuta della illegittimità degli atti del medesimo sub
procedimento liquidatorio, ossia della vendita o dell’assegnazione (v. Cass. n.</p>
<p>13824/2010; Cass. n. 27526/2014), come è nella specie, sicché l’aggiudicatario</p>
<p>non può considerarsi al riparo dall’eventuale accoglimento dell’opposizione</p>
<p>formale avverso un atto liquidatorio, autonomamente opponibile, connaturato</p>
<p>alla corretta instaurazione di quel sub-procedimento ed in quanto tale</p>
<p>10</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>prodromico alla stessa emissione del decreto di trasferimento in suo favore,</p>
<p>come invece pure ritenuto dal Tribunale siciliano.</p>
<p><strong>2.5 -</strong> Per concludere sui temi fin qui esaminati, la scrutinabilità dell’opposizione</p>
<p>agli atti proposta da <span class="anonimizza nome">NOME</span> <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> non può dirsi negativamente influenzata
come invece ritenuto dal giudice del merito - né dalla avvenuta emissione del</p>
<p>decreto di trasferimento, né dalla finale distribuzione del ricavato, benché la</p>
<p>stessa <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> non abbia adottato, al riguardo, alcuna ulteriore iniziativa</p>
<p>processuale.</p>
<p><strong>3.1 -</strong> Il secondo motivo è infondato, benché alcuni profili di censura proposti</p>
<p>dalla ricorrente colgano nel segno; anche per questi ultimi, come già anticipato,</p>
<p>è però sufficiente la correzione della motivazione, ex art. 384, ult. comma c.p.c.,</p>
<p>giacché il nucleo centrale della decisione risulta comunque corretto ed il</p>
<p>dispositivo conforme a diritto.</p>
<p>Rigettando l’opposizione agli atti proposta dalla <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span>, il Tribunale palermitano</p>
<ul>
<li>per quanto ancora interessa - ha evidenziato che l’istanza di assegnazione dalla</li>
</ul>
<p>stessa proposta in data 15.3.2018, in vista della vendita senza incanto fissata,</p>
<p>dinanzi al professionista delegato, per la data del 20.3.2018, era da considerare</p>
<p>in ogni caso tardiva, comunque volesse risolversi la nota diatriba circa la natura</p>
<p>del termine di dieci giorni prima della vendita fissato dall’art. 588 c.p.c.: anche</p>
<p>a voler considerare di natura ordinatoria detto termine, infatti, la <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span> non</p>
<p>aveva depositato istanza di proroga ex art. 154 c.p.c. prima della sua scadenza,</p>
<p>così determinandosi gli stessi effetti preclusivi della scadenza di un termine</p>
<p>perentorio. Inoltre, si è aggiunto, quand’anche l’istanza in parola fosse stata</p>
<p>presentata tempestivamente, essa avrebbe dovuto comunque considerarsi</p>
<p>11</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>inammissibile ove non accompagnata (come infatti avvenuto) dal versamento</p>
<p>dell’importo dei crediti vantati dai creditori poziori (nella specie, il credito</p>
<p>ipotecario di cui era titolare la Casano, in proprio e n.q., risultava postergato a</p>
<p>quello in testa a <span class="anonimizza ragione_sociale">RAGIONE_SOCIALE</span>, ipotecaria di primo grado).</p>
<p>Il Tribunale siciliano ha comunque preso posizione sulla principale questione</p>
<p>posta dall’opposizione in parola, ossia su quella della natura del termine per la</p>
<p>proposizione dell’istanza di assegnazione, manifestando - all’esito della disamina</p>
<p>delle principali ragioni a favore e contro ciascuna tesi sul campo - di ritenere</p>
<p>preferibile quella della perentorietà. Ciò mediante una valorizzazione di “ <em>una</em></p>
<p><em>interpretazione sistematica, teleologica, nonché costituzionalmente orientata,</em></p>
<p><em>che tenga conto delle riforme di cui al d.l. n. 83/2015 e d.l. 59/2016</em> ”, idonea a</p>
<p>superare quell’unico arresto di legittimità (Cass. n. 8857/2011) reso in</p>
<p>riferimento al quadro normativo precedente alle suddette riforme, che “ <em>hanno</em></p>
<p><em>inteso rivitalizzare l’istituto dell’assegnazione, determinandone anche un</em></p>
<p><em>sostanziale mutamento applicativo di cui è necessario tenere conto</em> ”.</p>
<p><strong>3.2 -</strong> Come è noto, nell’esecuzione forzata per espropriazione la soddisfazione</p>
<p>dei creditori, anziché mediante la vendita, può avvenire attraverso</p>
<p>l’assegnazione forzata dei beni pignorati.</p>
<p>Questa è, ad un tempo, atto liquidativo e satisfattivo e, nell’esecuzione</p>
<p>immobiliare, è disciplinata - oltre che dagli artt. 505-507 c.p.c., di portata</p>
<p>generale - dagli artt. 588-591 c.p.c., oggetto di importanti modifiche apportate</p>
<p>dalle riforme degli ultimi anni: a partire dalla novella del 2005-2006, e fino al</p>
<p>2016 (in detta epoca si è completata la seconda “tornata” di interventi che hanno</p>
<p>investito il processo esecutivo nel corso dell’ultimo ventennio, avviata dal d.l. 12</p>
<p>12</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>settembre 2014, n. 132, conv. con modd. in legge 10 novembre 2014, n. 162,</p>
<p>cui è seguito il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modd. in legge 6 agosto</p>
<p>2015, n. 132 ed infine, appunto, conclusa dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv.</p>
<p>con modd. in legge 30 giugno 2016, n. 119), infatti, l’assegnazione</p>
<p>nell’esecuzione immobiliare è stata significativamente modificata, sia nei</p>
<p>presupposti, sia nella funzione, mediante l’introduzione di correttivi volti a</p>
<p>garantire (anche per tal verso) l’efficacia del processo esecutivo; e ciò anche con</p>
<p>l’istituzione di figure di nuovo conio, quale l’assegnazione in favore del terzo, ex</p>
<p>art. 590- <em>bis</em> c.p.c. Un ruolo assai significativo è svolto tuttavia anche dai novellati</p>
<p>artt. 572 e 573 c.p.c., in tema di vendita senza incanto.</p>
<p>Il presupposto di tale “rivoluzione” va certamente individuato nella previsione</p>
<p>del comma secondo dell’art. 503 c.p.c. [come introdotto dall’art. 19, comma 1,</p>
<p>lett. d- <em>bis</em> ), del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modd. in legge 10</p>
<p>novembre 2014, n. 162, secondo cui “ <em>L’incanto può essere disposto solo quando</em></p>
<p><em>il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un</em></p>
<p><em>prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma</em></p>
<p><em>dell’articolo 568 nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis</em> ”],</p>
<p>che ha comportato la sostanziale abrogazione, per la definitiva e radicale sua</p>
<p>marginalizzazione, della vendita con incanto; nel regime precedente alla cennata</p>
<p>modifica, infatti, con specifico riguardo all’esecuzione immobiliare e per la</p>
<p>complessiva diversa impostazione di centralità dell’incanto tradizionalmente</p>
<p>inteso, l’assegnazione presupponeva la diserzione dell’incanto stesso e non si</p>
<p>poneva quindi, sin dall’inizio della fase liquidatoria, su un piano effettivamente</p>
<p>13</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>alternativo alla vendita: con questa si configurava, pertanto, un concorso</p>
<p>alternativo successivo (così, Cass. n. 16799/2008).</p>
<p>Il venir meno di tale presupposto ha quindi “costretto” il legislatore del 2015 a</p>
<p>modificare gli artt. 588 e 590 c.p.c., eliminando il riferimento all’incanto e</p>
<p>individuando il termine per la presentazione dell’istanza, <em>tout court</em>, nei “ <em>dieci</em></p>
<p><em>giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita</em> ”. L’istanza di</p>
<p>assegnazione, pertanto, deve essere presentata dieci giorni prima che si svolga</p>
<p>la vendita senza incanto.</p>
<p>Lo stesso legislatore del 2015 ha significativamente riscritto, al contempo, il</p>
<p>sistema di vendita senza incanto, con l’istituzione della c.d. offerta minima</p>
<p>(ossia, inferiore fino ad un quarto rispetto al prezzo indicato nell’ordinanza di</p>
<p>vendita, ad ulteriore e più raffinata incentivazione della sollecitazione al</p>
<p>pubblico), correlativamente modificando, in particolare, gli artt. 572 e 573 c.p.c.</p>
<p>Entrambe le citate disposizioni modellano una sicura interferenza dell’istanza di</p>
<p>assegnazione rispetto allo svolgimento della vendita senza incanto: infatti, il</p>
<p>giudice dell’esecuzione (o, per lui, il professionista delegato) non può provvedere</p>
<p>all’aggiudicazione per prezzo inferiore al prezzo “base” (ossia, quello indicato</p>
<p>nell’ordinanza di vendita o nell’avviso di vendita del p.d.) - e ciò sia nel caso di</p>
<p>unica offerta, che a seguito di gara - qualora sia stata presentata istanza ai sensi</p>
<p>dell’art. 588 c.p.c.</p>
<p>Anche l’art. 589 c.p.c. è stato rimodulato dalla riforma del 2015, essendo ora</p>
<p>espressamente previsto che l’istanza di assegnazione “ <em>deve contenere l’offerta</em></p>
<p><em>di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed</em></p>
<p><em>al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata</em> ”. La</p>
<p>14</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>novella, in coerenza con la nuova funzione rivestita dall’istituto in discorso, mira</p>
<p>all’evidenza al superamento di quella giurisprudenza (Cass. n. 8731/2011) che,</p>
<p>suffragando l’interpretazione per cui l’assegnazione doveva fare riferimento</p>
<p>comunque al valore di stima stabilito dall’esperto ex art. 568 c.p.c., aveva di</p>
<p>fatto depotenziato l’ <em>appeal</em> dell’istituto, perché poco conveniente per lo stesso</p>
<p>ceto creditorio. Pertanto, è oggi espressamente previsto che il prezzo</p>
<p>dell’assegnazione, nel caso di successivi ribassi disposti <em>ex</em> art. 591 c.p.c.,</p>
<p>“segue” quello della vendita e non resta ancorato a quello di stima, effettuato a</p>
<p>norma dell’art. 568 c.p.c., sicché essa va proposta per il prezzo base fissato per</p>
<p>l’esperimento di vendita in cui essa viene presentata.</p>
<p><strong>3.3.1 -</strong> Tornando al disposto dei novellati artt. 572 e 573 c.p.c., essi disciplinano</p>
<p>il rapporto fisiologico tra offerta di acquisto e istanza di assegnazione: questa,</p>
<p>nel sistema approntato dalla riforma del 2015, non si configura più come mero</p>
<p>strumento offerto al creditore nel caso di sostanziale esito negativo della vendita,</p>
<p>bensì - pur mantenendo la sua tradizionale funzione liquidativo-satisfattiva
anche come vero e proprio “scudo” di cui il creditore può servirsi per evitare</p>
<p>l’aggiudicazione al prezzo proposto con la c.d. offerta “minima”, o qualora,</p>
<p>all’esito della gara, non si raggiunga comunque il prezzo “base”, in tal modo</p>
<p>garantendo un valore di assegnazione pari a quest’ultimo (ai sensi del novellato</p>
<p>art. 589, comma 1, c.p.c.) e, quindi, salvaguardando una maggiore satisfattività</p>
<p>della fase liquidatoria latamente intesa.</p>
<p>In tal senso, si è quindi efficacemente osservato, in dottrina, che tale disciplina</p>
<ul>
<li>nella scelta tra l’interesse del creditore assegnatario a conseguire</li>
</ul>
<p>l’assegnazione del bene e quello degli offerenti, che abbiano optato per la</p>
<p>15</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>presentazione di offerte di acquisto “minime” e, perciò, speculative - ha</p>
<p>decisamente optato per la prevalenza del primo. Del resto, non è un caso che
come pure sostenuto da altra dottrina, nella sostanza pure richiamata dal P.G.
nel nuovo assetto, l’istanza di assegnazione configuri, in concreto, una vera e</p>
<p>propria offerta di acquisto non corredata da cauzione (sostanzialmente inutile,</p>
<p>stante la qualità dell’offerente), che concorre con quelle proposte dai terzi</p>
<p>estranei al procedimento: ciò non abilita il creditore istante alla partecipazione</p>
<p>alla gara ex art. 573 c.p.c., ma non lascia spazio alla discrezionalità del giudice</p>
<p>dell’esecuzione, tenuto ad assegnare l’immobile al creditore ove ne ricorrano i</p>
<p>presupposti.</p>
<p><strong>3.3.2 -</strong> In particolare, ove la vendita abbia avuto esito negativo per mancanza</p>
<p>di offerte e quindi il mercato abbia manifestato totale disinteresse, l’istanza di</p>
<p>assegnazione è senz’altro accolta, si tratti del primo, del secondo o di successivi</p>
<p>esperimenti di vendita.</p>
<p>Nel caso in cui, invece, siano state presentate una o più offerte minime (ossia,</p>
<p>inferiori al prezzo “base”, ma di non oltre un quarto), e all’esito dell’eventuale</p>
<p>gara (in tal caso da disporsi) il prezzo offerto non eguagli o non superi lo stesso</p>
<p>prezzo “base” indicato nell’ordinanza (o nell’avviso) di vendita, l’istanza di</p>
<p>assegnazione eventualmente proposta dal creditore impedisce certamente</p>
<p>l’aggiudicazione in favore dell’offerente per il prezzo conclusivamente offerto,</p>
<p>come si evince dagli artt. 572, comma 3, e 573, comma 4, c.p.c. Ciò non implica,</p>
<p>tuttavia, che detta istanza debba essere necessariamente accolta dal giudice</p>
<p>dell’esecuzione: lo sarà senz’altro ove si tratti di esperimento di vendita dal</p>
<p>secondo in poi; ove essa invece acceda al primo esperimento, pare residuare il</p>
<p>16</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>potere discrezionale del giudice dell’esecuzione, sancito dall’art. 572, comma 3,</p>
<p>c.p.c., di rifissare una nuova vendita qualora ritenga sussistere la possibilità di</p>
<p>conseguire un prezzo superiore, dovendo altrimenti procedersi all’assegnazione</p>
<p>in favore del creditore istante.</p>
<p><strong>3.3.3 -</strong> L’assegnazione forzata, nel nuovo assetto, oltre alla funzione tradizionale</p>
<p>e quella di “scudo” rispetto all’offerta speculativa, recupera anche una funzione</p>
<p>incentivante della fase liquidatoria, specie avuto riguardo al disposto dell’art.</p>
<p>164- <em>bis</em> disp. att. c.p.c., che disciplina la chiusura anticipata (o, se si preferisce,</p>
<p>l’estinzione c.d. atipica) per antieconomicità.</p>
<p>Infatti, allorché il giudice dell’esecuzione debba vagliare le residue possibilità di</p>
<p>liquidazione del bene, egli dovrà tener conto anche dell’eventuale istanza di</p>
<p>assegnazione ritualmente avanzata dal creditore che, in tal modo, intenda</p>
<p>comunque ottenere il soddisfacimento del proprio credito. In altre parole, a</p>
<p>fronte dell’esito negativo di uno o più precedenti esperimenti di vendita, che</p>
<p>abbiano portato il valore d’asta del bene verso la soglia dell’antieconomicità, la</p>
<p>proposizione dell’istanza di assegnazione da parte del creditore (per il prezzo</p>
<p>pari a quello base dell’ultimo esperimento di vendita, ovviamente) costituisce un</p>
<p>sicuro indice dell’esito positivo di un ulteriore esperimento, che il giudice</p>
<p>dell’esecuzione non potrebbe non prendere in considerazione.</p>
<p><strong>3.4 -</strong> Le vicende normative sopra assai sommariamente descritte, che nel tempo</p>
<p>hanno coinvolto l’istituto in discorso, hanno avuto significative ricadute anche in</p>
<p>ordine al dibattito circa la natura del termine di presentazione dell’istanza ex art.</p>
<p>588 c.p.c.</p>
<p>17</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>Nel regime antecedente alle riforme del 2005-2006, si riteneva pacificamente</p>
<p>che il termine avesse natura dilatoria, in quanto funzionale a precludere al</p>
<p>giudice dell’esecuzione l’adozione di ulteriori provvedimenti liquidatori</p>
<p>(amministrazione giudiziaria o nuovo incanto). Poteva quindi considerarsi</p>
<p>ammissibile anche un’istanza presentata oltre i dieci giorni dall’udienza fissata</p>
<p>per l’incanto, purché comunque essa fosse depositata entro l’udienza di cui al</p>
<p>previgente art. 590 c.p.c.</p>
<p>A seguito della riforma del 2005-2006, l’art. 588 c.p.c., fissando il tempo entro</p>
<p>cui i creditori legittimati potevano esercitare il potere di chiedere l’assegnazione,</p>
<p>fu finalizzato a consentire al giudice dell’esecuzione di conoscere</p>
<p>tempestivamente l’esistenza di siffatta istanza, onde provvedere all’udienza</p>
<p>fissata per l’incanto nel caso di sua diserzione: il termine ha finito con l’acquisire,</p>
<p>pertanto, chiara natura acceleratoria.</p>
<p>In quest’ambito, più in dettaglio, secondo una prima impostazione il novellato</p>
<p>art. 588 c.p.c. (specialmente, dopo la riforma del 2015) ha assunto senz’altro il</p>
<p>termine in parola nell’ambito della perentorietà e deve dunque essere rispettato</p>
<p>a pena di decadenza, con la conseguenza che l’istanza avanzata oltre i dieci</p>
<p>giorni dalla vendita (quand’anche prima dell’udienza stessa) va considerata</p>
<p>inammissibile.</p>
<p>Altra impostazione, invece, propende per la natura ordinatoria del termine - pur</p>
<p>a prescindere dall’opzione fatta propria da questa Corte Suprema con l’arresto</p>
<p>già citato (Cass. n. 8857/2011), reso riguardo a fattispecie inerente al regime</p>
<p>antecedente alla riforma 2005 -, in mancanza di espressa previsione normativa</p>
<p>in senso contrario. Pur in tale prospettiva, però, si ritiene che ciò non possa di</p>
<p>18</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>per sé comportare la facoltà, per il creditore istante, di non rispettare il termine</p>
<p>di dieci giorni prima dell’udienza, quasi a poter proporre l’istanza in qualunque</p>
<p>momento antecedente alla vendita: in altre parole, termine ordinatorio non è</p>
<p>sinonimo di termine “facoltativo”. In tale ottica, si è fatto riferimento a quella</p>
<p>giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10174/1998; Cass. n. 6895/2003; Cass.</p>
<p>n. 1064/2005), secondo cui, in materia di termini processuali, la reale differenza</p>
<p>tra termini perentori e ordinatori non consiste nel fatto che i primi siano fissati</p>
<p>(dalla legge o dal giudice, nei casi espressamente previsti) a pena di decadenza,</p>
<p>mentre i secondi non la comportino, bensì nel fatto che i termini perentori non</p>
<p>possono essere abbreviati o prorogati, ai sensi dell’art. 153 c.p.c. I termini</p>
<p>ordinatori, invece, possono esserlo, ex art. 154 c.p.c., ma prima della scadenza:</p>
<p>da tanto discende che, una volta spirato il termine ordinatorio, senza che la parte</p>
<p>interessata abbia tempestivamente chiesto la sua proroga, le conseguenze sul</p>
<p>piano processuale sono identiche per entrambe le categorie, derivandone la</p>
<p>preclusione al compimento dell’atto e, quindi, la decadenza, salva la rimessione</p>
<p>in termini ove essa sia dipesa da causa non imputabile (detta impostazione è</p>
<p>stata seguita da questa Corte anche con specifico riferimento all’esecuzione</p>
<p>forzata: si veda, ad es., Cass. n. 2044/2017).</p>
<p>Secondo tale diverso approccio, quindi, in assenza di qualsiasi precedente</p>
<p>iniziativa del creditore per ottenere una proroga, l’istanza di assegnazione non</p>
<p>può essere proposta dopo la scadenza del termine ex art. 588 c.p.c.</p>
<p><strong>3.5 -</strong> Ciò chiarito sul piano dell’istituto dell’assegnazione in generale, e tornando</p>
<p>più specificamente all’esame del secondo mezzo, va qui anzitutto condivisa la</p>
<p>censura mossa dalla ricorrente circa le modalità di presentazione dell’istanza di</p>
<p>19</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>assegnazione, che, secondo il Tribunale di Palermo, andrebbe corredata dal</p>
<p>deposito delle somme occorrenti per la soddisfazione dei creditori poziori.</p>
<p>Al contrario, come chiaramente stabilito dal vigente art. 589, comma 1, c.p.c.,</p>
<p>ove concorrano creditori privilegiati di grado poziore al creditore che intenda</p>
<p>presentare l’istanza di assegnazione, questa “ <em>deve contenere l’offerta di</em></p>
<p><em>pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 e al</em></p>
<p><em>prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata</em> ”: non</p>
<p>occorre, cioè, depositare le somme in grado di soddisfare, <em>hic et nunc</em>, il creditore</p>
<p>prevalente, ma solo farne offerta di pagamento, in seno all’istanza. Il che è del</p>
<p>tutto coerente con la natura dell’istanza stessa, che - tanto più dovendo essere</p>
<p>presentata dieci giorni prima della vendita e quindi, di regola, ben prima della</p>
<p>eventuale presentazione delle offerte di acquisto da parte degli interessati - mira</p>
<p>soltanto a conseguire l’aggiudicazione in favore del creditore assegnatario</p>
<p>(anche mediante la sua funzione di “scudo” rispetto alle offerte “minime”, come</p>
<p>s’è detto), in attesa dell’adozione delle successive determinazioni all’esito</p>
<p>dell’esperimento di vendita, da parte del giudice dell’esecuzione con l’ordinanza</p>
<p>ex art. 507 c.p.c., o del professionista delegato ai sensi dell’art. 591- <em>bis</em>, n. 7,</p>
<p>c.p.c. (se previsto nell’ordinanza di delega), anche in ordine agli eventuali</p>
<p>conguagli da versare e ferma la necessità, per l’esecuzione immobiliare, della</p>
<p>emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. da parte dello stesso</p>
<p>giudice dell’esecuzione.</p>
<p>In altre parole, a parte l’assenza di alcuna previsione normativa che tanto</p>
<p>testualmente disponga (ed a pena di inammissibilità), non avrebbe alcun senso</p>
<p>logico onerare il creditore, sin dalla presentazione dell’istanza ex art. 588 c.p.c.,</p>
<p>20</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>di depositare somme anche consistenti, senza alcuna necessità, né alcuna</p>
<p>certezza di conseguire l’assegnazione del bene stesso, in una condizione</p>
<p>addirittura deteriore rispetto ai soggetti terzi estranei al procedimento, che</p>
<p>invece - presentando le offerte di acquisto - sono tenuti al versamento dalla</p>
<p>mera cauzione, come previsto dall’art. 571 c.p.c.: si tratta dunque di questioni</p>
<p>che, nella stessa prospettiva codicistica, vanno regolate solo dopo che sia stata</p>
<p>eventualmente pronunciata l’assegnazione, dunque dopo aver verificato, in sede</p>
<p>di gara, se siano state presentate una o più offerte da parte di terzi interessati</p>
<p>all’acquisto del bene staggito e se l’istanza del creditore prevalga su queste</p>
<p>ultime, secondo quanto già prima evidenziato.</p>
<p>La motivazione della sentenza impugnata va dunque corretta, anche su tale</p>
<p>aspetto, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., giacché la fondatezza della</p>
<p>censura, anche in tal caso, non giustifica la cassazione della sentenza stessa.</p>
<p><strong>3.6.1 -</strong> Infatti, resta fermo il fatto che l’istanza per cui è processo venne</p>
<p>avanzata in ogni caso tardivamente, con conseguente perdita della relativa</p>
<p>facoltà processuale in capo alla <span class="anonimizza cognome">COGNOME</span>, pur a prescindere dalla soluzione della</p>
<p>questione circa la natura del termine in parola.</p>
<p><strong>3.6.2 -</strong> Come esattamente considerato dal Tribunale di Palermo, infatti, la</p>
<p>Casano - anche ad adottare la prospettiva della natura ordinatoria del termine</p>
<p>stesso - non ha avanzato, prima della sua scadenza, istanza di proroga, ai sensi</p>
<p>dell’art. 154 c.p.c., sicché essa è decaduta dalla possibilità di chiedere</p>
<p>l’assegnazione (v. par. 3.4).</p>
<p>Né può sostenersi, come dedotto dalla ricorrente col mezzo in esame ed anche</p>
<p>in memoria, che nessuna istanza di proroga essa avrebbe dovuto presentare,</p>
<p>21</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>poiché - in tal caso - ne deriverebbe la totale equiparazione tra termini ordinatori</p>
<p>e perentori, in contrasto col sistema delineato dagli artt. 152 ss. c.p.c.: al</p>
<p>contrario, circa la effettiva differenza tra tali categorie terminologiche, basti qui</p>
<p>richiamare quell’orientamento di legittimità cui s’è fatto cenno (v, ancora, par.</p>
<p>3.4), che il Collegio condivide e cui intende dar continuità.</p>
<p>Va pure precisato, in proposito, che quella giurisprudenza invocata dalla</p>
<p>ricorrente in memoria (Cass. n. 1364/2000), secondo cui i termini ordinatori</p>
<p>possono essere prorogati sia prima che dopo la loro scadenza, “ <em>senza che, nella</em></p>
<p><em>seconda ipotesi, possano derivare effetti preclusivi analoghi a quelli che</em></p>
<p><em>conseguono all’inosservanza di un termine perentorio</em> ”, è decisamente</p>
<p>minoritaria, se non anche isolata, nonché in ogni caso superata dalla</p>
<p>giurisprudenza successiva (si vedano, in particolare, Cass. n. 6895/2003; Cass.</p>
<p>n. 23227/2010).</p>
<p><strong>3.6.3 -</strong> Reputa però il Collegio, anche nell’esercizio del potere nomofilattico</p>
<p>attribuito a questa Corte di legittimità, di poter condividere le considerazioni</p>
<p>svolte, <em>principaliter</em>, dal Tribunale di Palermo, circa la natura effettivamente</p>
<p>perentoria del termine ex art. 588 c.p.c., donde l’infondatezza della principale</p>
<p>censura mossa col secondo motivo.</p>
<p>È ben vero che la suddetta disposizione non attribuisce espressamente natura</p>
<p>perentoria al termine di dieci giorni prima dell’udienza, ma ciò non è di per sé</p>
<p>ostativo, noto essendo che tanto sia possibile desumere dalla funzione svolta dal</p>
<p>termine e dalle conseguenze che la legge commina nel caso esso non venga</p>
<p>rispettato (v. Cass., Sez. Un., n. 262/2010, relativa alla natura del termine per</p>
<p>il deposito della cauzione da parte dell’offerente; in senso sostanzialmente</p>
<p>22</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>analogo, <em>argum. ex</em> Cass. n. 2044/2017, già citata); ancora assai di recente, si</p>
<p>è ribadito che “ <em>La natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un</em></p>
<p><em>diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via</em></p>
<p><em>interpretativa,</em> <em>purché</em> <em>la</em> <em>legge</em> <em>stessa</em> <em>autorizzi</em> <em>tale</em> <em>interpretazione,</em></p>
<p><em>comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto</em></p>
<p><em>in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta</em> ” (Cass., Sez. Un., n.</p>
<p>3760/2024).</p>
<p><strong>3.6.4 -</strong> Ciò posto, il complesso delle riforme che hanno investito l’esecuzione</p>
<p>forzata e, segnatamente, l’istituto dell’assegnazione, specie nel biennio 2015
2016 (v. <em>supra</em> ), nel senso della celerizzazione e dell’efficientamento della</p>
<p>procedura esecutiva, nonché della rivitalizzazione dello stesso istituto, giustifica</p>
<p>idoneamente - a parere del Collegio - l’opzione della perentorietà del termine in</p>
<p>parola.</p>
<p>Se, infatti, l’istanza di assegnazione interferisce direttamente con</p>
<p>l’aggiudicazione per offerta “minima” (o, comunque, inferiore al prezzo base), ai</p>
<p>sensi degli artt. 572 e 573 c.p.c., ne deriva che la facoltà processuale attribuita</p>
<p>al creditore deve necessariamente esercitarsi in conformità allo schema</p>
<p>procedurale delineato dal legislatore, stante l’interesse contrapposto e</p>
<p>concorrente di chi abbia avanzato l’offerta, che resterebbe vulnerato nel caso in</p>
<p>cui essa dovesse subire gli effetti di una domanda proposta dal creditore oltre il</p>
<p>termine assegnatogli e, quindi, in violazione dello schema normativo.</p>
<p>È senz’altro vero che - come evidenzia la ricorrente in memoria - la questione</p>
<p>interferisce col regime di ostensibilità agli interessati della stessa esistenza</p>
<p>dell’istanza di assegnazione, essendo discusso se essa debba essere avvinta da</p>
<p>23</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>segretezza, o almeno da riservatezza, rispetto ai terzi estranei, nella fase</p>
<p>antecedente alla vendita (peraltro, allo stato chiunque - accedendo al fascicolo</p>
<p>telematico della procedura mediante l’App “Giustizia Civile”, collegata al PST
Portale dei Servizi Telematici dei Ministero della Giustizia, liberamente</p>
<p>accessibile, benché i dati identificativi rimangano oscurati - può avere contezza</p>
<p>del deposito, da parte di un creditore, dell’istanza di assegnazione, se l’“evento”</p>
<p>sia stato debitamente denominato e tempestivamente “caricato”); ma, a ben</p>
<p>vedere, la questione stessa non sposta, rispetto al tema in esame, perché la</p>
<p>prevalenza dell’interesse del creditore rispetto all’offerta speculativa (su cui v.</p>
<p>par. 3.3.1) trova il suo campo applicativo in sede di vendita, non</p>
<p>necessariamente in quella preparatoria dell’esperimento. E, se è vero che il terzo</p>
<p>interessato può pur sempre tutelarsi, rispetto all’istanza del creditore ex art. 588</p>
<p>c.p.c., astenendosi dal presentare un’offerta speculativa e dirigendosi senz’altro</p>
<p>verso un’offerta per il prezzo base (che dunque lo metta al riparo dalla</p>
<p>concorrenza col creditore, posto che l’offerta, in tal caso, sarebbe comunque</p>
<p>prevalente rispetto all’istanza di assegnazione), è pur vero che lo scopo della</p>
<p>previsione normativa dell’offerta “minima” è quello di celerizzare la fase</p>
<p>liquidatoria, come è ampiamente dimostrato dal successo della novità normativa</p>
<p>del 2014, registratosi nella prassi.</p>
<p>Pertanto, ritiene il Collegio che una diversa interpretazione, sul punto, finirebbe</p>
<p>con il disincentivare il ricorso ad uno strumento, quello dell’offerta “minima” (o</p>
<p>a prezzo base scontato fino ad un quarto), che invece ha avuto il merito di</p>
<p>contribuire alla più incisiva partecipazione degli interessati alle vendite</p>
<p>giudiziarie e, dunque, alla riduzione dei tempi stessi delle procedure esecutive.</p>
<p>24</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>Il mutato quadro normativo e il ruolo oggi attribuito all’istanza di assegnazione</p>
<p>(tanto da costituire, in sostanza, un’offerta di acquisto non cauzionata)</p>
<p>giustificano, dunque, l’opzione interpretativa per la natura perentoria del termine</p>
<p>in parola e il superamento dell’unico precedente di legittimità circa la natura</p>
<p>ordinatoria del termine stesso (Cass. n. 8857/2011), giacché esigenze di</p>
<p>certezza e di funzionalità dell’esecuzione forzata, ed in particolare della fase</p>
<p>liquidatoria, così come disegnata dalle riforme del 2015-2016, inducono a</p>
<p>pretendere da tutti gli interessati (compresi i creditori) il rigoroso rispetto delle</p>
<p>scansioni procedurali (si veda in proposito, in relazione al termine per la</p>
<p>pubblicazione dell’avviso di vendita sul P.V.P., Cass. n. 8113/2022) e, quindi,</p>
<p>dei tempi e dei modi per essa stabiliti, che non possono mutare, senza alterare</p>
<p>l’affidamento degli estranei, nel corso della fase della vendita (Cass. n. 9255/15</p>
<p>e Cass. n. 11171/15; Cass. ord. n. 31547/23).</p>
<p><strong>3.6.5 -</strong> V’è da considerare, infine, che la scelta della soluzione più rigorosa non</p>
<p>determina un <em>vulnus</em> insuperabile per il creditore che abbia tardivamente</p>
<p>proposto l’istanza di assegnazione.</p>
<p>A parte il generale rimedio della rimessione in termini per causa non imputabile,</p>
<p>ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove detto creditore intenda acquisire l’immobile</p>
<p>staggito, egli può pur sempre partecipare alla vendita alla stregua di qualunque</p>
<p>altro interessato (v. Cass. n. 15912/2022), mediante la presentazione di</p>
<p>un’offerta, il cui termine di scadenza è solitamente fissato più a ridosso della</p>
<p>data fissata per l’esperimento, rispetto al termine di cui all’art. 589 c.p.c. In</p>
<p>quest’ambito, peraltro, qualora il creditore stesso risulti aggiudicatario del bene,</p>
<p>egli può anche beneficiare di strumenti - quali quello riservato al creditore</p>
<p>25</p>
<p>N. 13429/22 R.G.</p>
<p>ipotecario dall’art. 585, comma 2, c.p.c. - che lo pongono in una situazione non</p>
<p>dissimile rispetto a quella riservata al creditore assegnatario, potendo in tal caso</p>
<p>il giudice dell’esecuzione limitare, con decreto, il versamento del prezzo a quanto</p>
<p>occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno</p>
<p>risultare capienti.</p>
<p><strong>4.1 -</strong> Il ricorso è dunque rigettato, con correzione della motivazione. Nulla va</p>
<p>disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese.</p>
<p>In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013),</p>
<p>può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1- <em>quater</em>, del d.P.R. 30</p>
<p>maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24</p>
<p>dicembre 2012, n. 228).</p>
<p><strong>P. Q. M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 13, comma 1- <em>quater</em>, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto</p>
<p>della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della</p>
<p>ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di</p>
<p>contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- <em>bis</em></p>
<p>dello stesso articolo 13, se dovuto.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno</p>
<p>26</p>