Società in house: la teoria non basta per evitare la Corte dei Conti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale sulla responsabilità degli amministratori delle società pubbliche. Il caso riguarda la qualifica di società in house e le sue conseguenze sulla giurisdizione. La Corte ha stabilito che una semplice clausola statutaria, che prevede la possibilità di cedere quote a privati, non è sufficiente a cambiare la natura pubblica della società se questa opzione non viene mai messa in pratica. Questo principio ha un impatto diretto su chi deve giudicare gli amministratori in caso di mala gestione.
I fatti: un investimento sbagliato e un danno milionario
La vicenda nasce da una perdita di circa 20 milioni di euro subita da un’importante azienda di trasporto pubblico locale. La perdita deriva dalla decisione di recedere da due contratti di ‘cross border leasing’ stipulati anni prima. La Procura della Corte dei Conti ha ritenuto che questa perdita fosse un danno per le casse pubbliche (danno erariale). Per questo motivo, ha citato in giudizio alcuni ex amministratori e direttori generali della società, accusandoli di aver gestito l’operazione con negligenza, senza un’adeguata valutazione dei rischi e violando le regole di buona amministrazione.
La difesa degli amministratori: ‘Non siamo una vera società in house’
Gli amministratori si sono difesi sostenendo che la Corte dei Conti non fosse il giudice competente. Secondo la loro tesi, la società non poteva essere considerata una vera società in house. Il motivo? Lo statuto societario, all’epoca dei fatti, prevedeva la possibilità di cedere ai dipendenti una piccola percentuale di azioni (fino al 5%) a titolo di premio. Questa apertura, anche se solo potenziale, a soci privati avrebbe, a loro dire, fatto venir meno uno dei requisiti fondamentali dell’in house: la partecipazione esclusivamente pubblica. Di conseguenza, la loro eventuale responsabilità avrebbe dovuto essere giudicata da un tribunale ordinario e non dalla magistratura contabile.
Il principio chiave: la differenza tra possibilità e realtà
La Corte di Cassazione ha respinto completamente questa linea difensiva. I giudici hanno sottolineato un aspetto cruciale: una cosa è una previsione astratta contenuta in uno statuto, un’altra è la sua concreta applicazione. Nel caso specifico, la clausola che permetteva di cedere azioni ai dipendenti era una semplice facoltà, peraltro soggetta a un termine e a un aumento di capitale che non sono mai avvenuti. La società, di fatto, non ha mai ceduto azioni a privati e il suo capitale è sempre rimasto interamente in mano pubblica. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha già chiarito che, per escludere la natura in house, non basta la ‘mera possibilità’ di un’apertura al capitale privato. Serve un indizio concreto che questa apertura stia per avvenire o sia già avvenuta.
Le motivazioni: la natura della società in house non è stata alterata
La decisione della Cassazione si fonda su un ragionamento logico e pragmatico. La natura di una società in house dipende dal controllo effettivo che l’ente pubblico esercita su di essa. La clausola statutaria in questione non ha mai intaccato questo controllo. Primo, perché non è mai stata utilizzata. Secondo, perché anche se fosse stata utilizzata, le azioni destinate ai dipendenti erano prive del diritto di voto e rappresentavano una quota minima del capitale. In nessun modo, quindi, l’ingresso potenziale dei dipendenti avrebbe potuto privare l’ente pubblico del suo ‘controllo analogo’, cioè di un potere di direzione e coordinamento simile a quello che esercita sui propri uffici interni. La società è sempre rimasta, nella sostanza, un braccio operativo dell’amministrazione comunale.
Le conclusioni: la giurisdizione è della Corte dei Conti
L’esito finale è chiaro: il ricorso degli amministratori è stato rigettato. La Cassazione ha confermato che la società era a tutti gli effetti una società in house al momento dei fatti. Pertanto, la giurisdizione a giudicare la loro responsabilità per il danno causato spetta alla Corte dei Conti. Questa sentenza ribadisce un principio importante: per questioni di responsabilità e giurisdizione, conta la realtà dei fatti e la gestione concreta della società, non le ipotesi astratte contenute in un documento. Gli amministratori di società pubbliche devono quindi rispondere del loro operato davanti al giudice contabile, a meno che non vi sia una reale e sostanziale partecipazione di capitali privati nella gestione e nella proprietà dell’azienda.
Quando una società pubblica è considerata ‘in house’?
Una società è ‘in house’ quando è posseduta interamente o quasi da un ente pubblico, è soggetta a un controllo da parte dell’ente simile a quello sui propri uffici e svolge la maggior parte della sua attività per l’ente controllante.
Chi giudica gli amministratori di una società in house per un danno economico?
La Corte dei Conti è il giudice competente, perché il danno economico a una società in house è considerato un danno diretto al patrimonio pubblico (danno erariale).
Una clausola nello statuto che permette l’ingresso di soci privati è sufficiente a escludere la natura ‘in house’?
No. Secondo questa sentenza, la mera possibilità teorica prevista nello statuto non è sufficiente. Ciò che conta è se tale possibilità sia stata concretamente esercitata, alterando la struttura proprietaria e il controllo pubblico.