Rimborso Buoni Postali Cointestati: Sì all’incasso del superstite senza il consenso degli eredi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha consolidato un principio di grande importanza per i risparmiatori, chiarendo le regole per il rimborso buoni postali cointestati in caso di decesso di uno dei titolari. La decisione stabilisce che, se il buono prevede la clausola di “pari facoltà di rimborso”, il cointestatario superstite ha il diritto di incassare l’intera somma senza dover ottenere l’autorizzazione degli eredi del defunto.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria ha origine dalla richiesta di una risparmiatrice di ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi, cointestati con un’altra persona nel frattempo deceduta. L’istituto postale emittente aveva subordinato il pagamento alla presentazione di una quietanza congiunta, firmata sia dalla cointestataria superstite sia dagli eredi della parte defunta.
La risparmiatrice si è opposta, ottenendo un decreto ingiuntivo dal Tribunale, il quale ha riconosciuto il suo diritto. L’istituto postale ha impugnato la decisione, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno dato ragione alla superstite. Secondo i giudici di merito, la presenza della clausola di “pari facoltà di rimborso” sui titoli era sufficiente a legittimare la richiesta di pagamento dell’intera somma, considerando i buoni come titoli rimborsabili “a vista”. L’istituto ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
La Questione sul Rimborso Buoni Postali Cointestati
Il nodo centrale della controversia era stabilire se la clausola di “pari facoltà di rimborso” sopravvivesse alla morte di uno dei cointestatari. L’istituto ricorrente sosteneva che, con il decesso, i diritti del defunto si trasferissero ai suoi eredi, rendendo necessaria la loro partecipazione per la riscossione del capitale. In sostanza, si discuteva se la regola prevista per i libretti di risparmio (che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto) potesse essere applicata per analogia anche ai buoni postali fruttiferi.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’istituto postale, ritenendolo infondato. Gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia.
In primo luogo, la Corte ha sottolineato la specificità dei buoni postali fruttiferi che contengono la clausola “pari facoltà di rimborso”. Questa clausola conferisce a ciascun cointestatario il diritto di riscuotere l’intera somma in modo autonomo. Tale diritto non viene meno con la morte dell’altro titolare.
In secondo luogo, è stata esclusa l’applicazione analogica della normativa prevista per i libretti di risparmio (art. 187, d.P.R. n. 256/1989), che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto. I buoni fruttiferi, a differenza dei libretti, sono considerati titoli che circolano ‘a vista’, e questo diverso regime impedisce l’estensione di tale disciplina. Di conseguenza, il cointestatario superstite è pienamente legittimato a richiedere e ottenere il rimborso dell’intera somma.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile un secondo motivo di ricorso, basato sulla divisione del debito tra coeredi, in quanto sollevato per la prima volta in sede di legittimità e quindi non esaminabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre una tutela significativa ai titolari di buoni postali cointestati. Le conclusioni pratiche sono chiare: chi è cointestatario di un buono con clausola di “pari facoltà di rimborso” può, in caso di morte dell’altro titolare, recarsi presso l’ufficio postale e riscuotere l’intero importo senza dover coinvolgere gli eredi del defunto e attendere i tempi, spesso lunghi, della successione. La decisione semplifica notevolmente le procedure di liquidazione di questi strumenti di risparmio, garantendo al superstite una disponibilità immediata delle somme. Resta fermo, ovviamente, che i rapporti interni tra il cointestatario che incassa e gli eredi del defunto saranno regolati dalle norme sulla successione per la quota di spettanza di questi ultimi.
In caso di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di “pari facoltà di rimborso”, il cointestatario superstite può riscuotere l’intera somma?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma indicata sul buono, senza la necessità del consenso di terzi.
Per incassare i buoni, è necessario il consenso o la firma (quietanza) degli eredi del cointestatario defunto?
No, la presenza della clausola di “pari facoltà di rimborso” esclude la necessità di una quietanza congiunta da parte degli eredi del cointestatario deceduto. Il superstite può agire in totale autonomia.
La regola che vale per i libretti di risparmio, che richiede la firma di tutti gli aventi diritto, si applica anche ai buoni postali?
No, la Corte ha chiarito che il regime giuridico dei buoni postali fruttiferi è diverso da quello dei libretti di risparmio. Pertanto, la norma che impone la quietanza congiunta per i libretti non si estende ai buoni.