Nomina a Presidente: quando l’incarico svanisce prima di iniziare
La Corte di Cassazione affronta un caso interessante che chiarisce la natura giuridica della nomina e revoca amministratore società pubblica. La vicenda riguarda un professionista designato dal Sindaco come Presidente del Consiglio di Amministrazione di una nota azienda di trasporti a partecipazione comunale. Tuttavia, prima che l’interessato potesse formalizzare l’accettazione dell’incarico, il Comune revoca la nomina. Il professionista, sentendosi danneggiato, decide di agire in giudizio per ottenere il pagamento degli stipendi che avrebbe percepito e il risarcimento dei danni subiti, sostenendo che la revoca fosse illegittima.
La questione centrale: atto pubblico o contratto privato?
Il cuore della disputa legale risiede in una domanda fondamentale. La nomina di un amministratore da parte di un ente pubblico socio è un provvedimento amministrativo, espressione di un potere pubblico, oppure un atto di natura privatistica, regolato dalle norme del codice civile? La differenza è sostanziale. Se fosse un atto pubblico, la sua revoca dovrebbe seguire precise regole di diritto amministrativo, come l’obbligo di motivazione. Se fosse un atto privato, si applicherebbero le regole del diritto societario e contrattuale, che richiedono l’incontro della volontà delle parti: la proposta (la nomina) e l’accettazione.
La natura della nomina e revoca amministratore società pubblica
Il professionista sosteneva che la nomina da parte del Sindaco fosse un atto amministrativo già perfetto ed efficace, che gli conferiva il diritto di assumere l’incarico. Di conseguenza, la successiva revoca, a suo dire immotivata, era da considerarsi illecita. Questa visione, però, non ha convinto i giudici. La Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato. Quando un ente pubblico partecipa a una società di capitali, anche se ne è l’unico socio, agisce ‘uti socius’, cioè come un qualsiasi socio privato. Le sue decisioni, come la nomina o la revoca degli amministratori, rientrano pienamente nell’ambito del diritto privato commerciale.
Il ruolo decisivo dell’accettazione dell’incarico
Il rapporto tra un amministratore e la società si configura come un rapporto contrattuale. Come ogni contratto, per perfezionarsi richiede due elementi essenziali: la proposta, che in questo caso è la delibera di nomina, e l’accettazione da parte del soggetto nominato. Nel caso specifico, il professionista non aveva mai formalmente accettato l’incarico. Non aveva firmato alcun documento, né la sua nomina era stata iscritta nel Registro delle Imprese. In assenza di accettazione, il contratto di amministrazione non si è mai concluso. Pertanto, non è sorto alcun diritto a percepire compensi o a esercitare le funzioni di Presidente.
Le motivazioni: perché la nomina è un atto di diritto privato
La Cassazione ha chiarito che la scelta di un ente pubblico di operare attraverso uno strumento societario comporta l’accettazione integrale delle regole del diritto privato. L’articolo 2449 del codice civile, che regola la nomina di amministratori da parte dello Stato o di enti pubblici, non crea un’eccezione a questo principio. Semplicemente, attribuisce al socio pubblico la facoltà di designare i propri rappresentanti, i quali avranno gli stessi diritti e doveri degli amministratori nominati dall’assemblea. La nomina è quindi un atto societario, non un esercizio di potere pubblico. La sua revoca segue la stessa logica privatistica.
Le conclusioni: nessuna tutela senza un contratto perfezionato
La Corte ha rigettato definitivamente il ricorso del professionista. La decisione finale è netta: senza l’accettazione dell’incarico, non si forma alcun rapporto contrattuale tra l’amministratore e la società. Di conseguenza, la revoca della nomina, avvenuta prima che il rapporto potesse sorgere, non può generare alcun diritto al risarcimento del danno. Il professionista non può vantare pretese per compensi mai maturati né per danni derivanti dalla mancata esecuzione di un contratto mai esistito. La sentenza conferma che la nomina e revoca amministratore società pubblica è una materia governata dalle regole del diritto societario, dove la volontà delle parti è sovrana.
Quando diventa efficace la nomina di un amministratore in una società a partecipazione pubblica?
La nomina diventa efficace solo quando il soggetto designato accetta formalmente l’incarico. La sola delibera di nomina da parte dell’ente pubblico non è sufficiente a creare un rapporto giuridico.
Un ente pubblico può revocare liberamente un amministratore che ha nominato?
Sì, l’ente pubblico, agendo come un socio privato, può revocare l’amministratore secondo le regole del diritto societario, che prevedono la possibilità di revoca in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste una giusta causa.
Se una nomina viene revocata prima dell’accettazione, ho diritto a un risarcimento?
No. Secondo questa sentenza, se il rapporto contrattuale non si è mai perfezionato a causa della mancata accettazione, non sorge alcun diritto a compensi o a risarcimenti per la revoca della nomina.