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Nomina Prodromica Coordinatore Sicurezza: incarico fantasma, no danno

Un professionista scopre di essere stato indicato come coordinatore della sicurezza in alcuni appalti pubblici senza saperlo e senza ricevere compenso. Chiede quindi un risarcimento milionario all’Ente Pubblico per l’uso illecito del suo nome e dei suoi dati. La Corte di Cassazione ha però respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che la cosiddetta ‘nomina prodromica coordinatore sicurezza’ non era un incarico vero e proprio, ma solo un’indicazione preliminare per futuri ed eventuali cantieri. Tale nomina, necessaria per adempimenti burocratici, non ha prodotto effetti concreti e non ha violato la privacy, poiché il trattamento dei dati era giustificato da un interesse pubblico. Di conseguenza, nessun danno risarcibile è stato riconosciuto al professionista.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9324 Anno 2026
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Pubblicato il 21 aprile 2026 in Giurisprudenza Civile

Nomina a insaputa: quando è legittima?

Un professionista scopre che un Ente Pubblico ha usato il suo nome, nominandolo coordinatore della sicurezza per tre appalti di manutenzione del verde. Tutto questo avviene a sua insaputa e senza alcun contratto o compenso. Sentendosi danneggiato, decide di fare causa, chiedendo un risarcimento di oltre un milione di euro. Questa vicenda ha portato la Corte di Cassazione a chiarire i confini della nomina prodromica coordinatore sicurezza e le sue conseguenze. La sentenza stabilisce un principio importante: non sempre l’uso del nome di un professionista in atti pubblici, senza il suo consenso esplicito, costituisce un illecito risarcibile.

I fatti: un incarico mai esistito

La storia inizia quando un professionista viene a conoscenza del fatto che il suo nominativo è stato inserito nelle notifiche preliminari relative a tre contratti quadro per la manutenzione di aree verdi comunali. In questi documenti, egli figurava come Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE). Il professionista sostiene di non aver mai ricevuto un incarico formale né un compenso. Denuncia quindi l’uso illecito del suo nome e dei suoi dati personali, quantificando un danno enorme, derivante sia dal potenziale rischio di responsabilità in caso di infortuni, sia dal disagio psicologico subito.

La differenza tra appalti di servizi e cantieri edili

Il punto centrale della difesa dell’Ente Pubblico, accolto dai giudici, riguarda la natura degli appalti. Si trattava di contratti per servizi di manutenzione del verde, non di lavori edili o di ingegneria civile. La legge (D.Lgs. 81/2008) impone la nomina obbligatoria di un coordinatore della sicurezza solo per i ‘cantieri temporanei o mobili’. Poiché gli appalti in questione erano principalmente di servizi, non c’era un obbligo immediato di nominare tale figura. L’indicazione del nome del professionista era quindi puramente preliminare, una sorta di ‘prenotazione’ per l’eventualità che, nell’ambito di quei contratti, si fossero aperti dei veri e propri cantieri. Per questi ultimi, infatti, il professionista aveva poi ricevuto incarichi specifici e regolari compensi, come da lui stesso ammesso.

La legittimità della nomina prodromica coordinatore sicurezza

La Corte di Cassazione ha definito l’indicazione del nome del professionista come una nomina prodromica coordinatore sicurezza. Questo significa che era un atto preparatorio, funzionale a un’esigenza futura e solo potenziale. Non era un incarico effettivo e non produceva effetti giuridici immediati, come l’assunzione di responsabilità. Era un adempimento necessario per inserire i dati in un sistema informativo regionale, in vista di possibili e futuri lavori. Di conseguenza, non si poteva parlare di un contratto nullo per indeterminatezza dell’oggetto, perché un vero contratto non era mai sorto da quella semplice indicazione.

Le motivazioni: nessun illecito e nessun danno provato

La Corte ha smontato le richieste del professionista punto per punto. Primo, la nomina prodromica coordinatore sicurezza è stata ritenuta legittima perché non ha attivato alcuna responsabilità a carico del professionista. Secondo, l’uso dei suoi dati personali (nome, cognome, ecc.) non ha violato la normativa sulla privacy. Il trattamento era infatti giustificato dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte dell’Ente, come previsto dal GDPR. Non si trattava di dati sensibili e il loro utilizzo era strettamente necessario per le procedure amministrative. Infine, i giudici hanno sottolineato che il danno non può essere presunto. Il professionista non ha fornito alcuna prova concreta di aver subito una sofferenza interiore o un danno alla reputazione che superasse una normale soglia di tollerabilità.

Conclusioni: la Cassazione respinge il ricorso

L’esito finale è stato il rigetto completo del ricorso. Il professionista non solo non ha ottenuto il risarcimento richiesto, ma è stato anche condannato a pagare le spese legali all’Ente Pubblico e alle compagnie di assicurazione coinvolte. La sentenza chiarisce che un’indicazione puramente formale e preliminare, senza effetti concreti, non può fondare una richiesta di risarcimento milionaria. Per ottenere un risarcimento, è sempre necessario dimostrare l’esistenza di un danno concreto, effettivo e provato, che in questo caso mancava del tutto.

Cos’è una ‘nomina prodromica’ in un appalto pubblico?
È un’indicazione preliminare del nome di un professionista fatta in previsione di un’attività futura ed eventuale. Non costituisce un incarico formale e non produce effetti giuridici immediati, ma serve a completare un iter amministrativo.

Un ente pubblico può usare i miei dati per una nomina preliminare senza informarmi?
Sì, secondo questa sentenza è possibile se il trattamento dei dati è necessario per l’adempimento di un compito di interesse pubblico e non riguarda dati sensibili. La nomina non deve però comportare l’assunzione di responsabilità effettive.

Posso chiedere un risarcimento se il mio nome viene usato in un atto pubblico senza il mio consenso?
È possibile chiedere un risarcimento solo se si dimostra di aver subito un danno concreto, effettivo e che superi la normale soglia di tollerabilità. Il semplice inserimento del nome in un atto preliminare, senza conseguenze, non è sufficiente.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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