L'Azienda Titolare del Brevetto ha citato in giudizio l'Azienda Contraffattrice per contraffazione di un brevetto industriale. Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la contraffazione e ha condannato l'Azienda Contraffattrice al risarcimento dei danni per mancati guadagni. La Corte d'Appello ha ridotto l'importo, applicando il criterio della "royalty ragionevole" per la liquidazione del danno. L'Azienda Titolare del Brevetto ha impugnato questa decisione in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che per le controversie antecedenti l'attuale Codice della Proprietà Industriale, il calcolo del risarcimento danno da contraffazione basato sul lucro cessante può avvalersi della valutazione equitativa, e il criterio della "royalty ragionevole" è un metodo legittimo se adeguatamente motivato, specialmente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dell'invenzione.
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