Un'Azienda di Trasporti ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un'Azienda Fallita per un credito privilegiato, basato sul diritto di ritenzione su merci. Il debito, tuttavia, era verso un'Azienda Mandante terza, non l'Azienda Fallita. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, riconoscendo il diritto di partecipare al riparto del ricavato della vendita delle merci. La Corte di Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che i titolari di un diritto di ritenzione su beni mobili, a garanzia di crediti vantati verso terzi e non verso il fallito, non possono avvalersi della procedura di ammissione al passivo fallimentare. Possono però intervenire nella ripartizione dell'attivo per soddisfare il loro credito sul ricavato della liquidazione dei beni.
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