Il caso riguarda l'opposizione di terzo societaria promossa da due società acquirenti di azioni, Le Società Acquirenti, contro una sentenza che aveva dichiarato l'inesistenza di delibere assembleari del 1992/1993 di un club calcistico, ripristinando la partecipazione del 25% per Il Socio Originario. Le Società Acquirenti, subentrate nel 2004 dopo ulteriori azzeramenti e ricostituzioni del capitale, contestavano il pregiudizio ai loro diritti. La Corte di Cassazione ha confermato la loro legittimazione all'opposizione di terzo, ma ha corretto la motivazione della Corte d'Appello. Ha stabilito che l'acquisto delle azioni da parte delle Società Acquirenti non dipendeva dalle delibere annullate del 1992/1993, bensì da successive operazioni sul capitale. Pertanto, la questione della buona fede, invocata ai sensi dell'art. 2377 c.c., era irrilevante. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale, condannando Il Socio Originario al pagamento delle spese legali.
Continua »