Un'azienda del settore energetico ha ottenuto l'omologazione del proprio concordato preventivo. Una società concorrente ha contestato questa decisione, sostenendo che il piano fosse inammissibile a causa di informazioni omesse (riguardanti una sanzione), dati aziendali non veritieri, un'attestazione di fattibilità inadeguata e un'offerta di pagamento irrisoria ai creditori chirografari. La Corte d'Appello ha respinto il reclamo. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che le valutazioni sulla veridicità dei dati, la fattibilità del piano e l'adeguatezza dell'offerta ai creditori sono giudizi di fatto. Questi spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi motivazionali gravi, non riscontrati nel caso. Il ricorso è stato rigettato, confermando l'omologazione del concordato preventivo.
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