Un dirigente sindacale, dipendente della stessa organizzazione sindacale, chiede all'INPS l'accredito della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale per gli anni 2012-2015. La sua richiesta viene respinta. La Corte di Cassazione conferma la decisione negativa, stabilendo un principio fondamentale: per ottenere la contribuzione figurativa, il collocamento in aspettativa non retribuita deve risultare da un atto scritto del datore di lavoro. Questa forma scritta non è una semplice formalità, ma un requisito essenziale per la validità stessa della richiesta (ad substantiam). In assenza del documento formale, il diritto ai contributi non sorge, anche se l'attività sindacale è stata effettivamente svolta. Il lavoratore perde la causa.
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