Una società immobiliare aveva impugnato in Cassazione una sentenza della Corte d'Appello che la condannava, insieme a un ente pubblico conduttore, al ripristino di parti comuni di un condominio. Prima della decisione, la società ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata formalmente accettata dalle controparti. Di conseguenza, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza pronunciarsi sul merito della controversia e lasciando che le spese fossero regolate da accordi privati tra le parti.
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