Un Nipote ha chiesto di subentrare nell'assegnazione di un alloggio popolare dopo la morte della Nonna, assegnataria originaria. L'Ente Gestore si è opposto, sostenendo la mancanza di stabile convivenza, basandosi su certificati anagrafici. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno riconosciuto il diritto del Nipote, accettando prove testimoniali che dimostravano la convivenza. L'Ente ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della stabile convivenza e la prevalenza delle testimonianze sui documenti pubblici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la stabile convivenza per i parenti può essere provata con ogni mezzo, e che i certificati anagrafici hanno valore presuntivo superabile, confermando il diritto al subentro alloggio popolare.
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