Una società di costruzioni e una immobiliare stipulano un contratto d'appalto con pagamento parziale tramite permuta di un immobile. A seguito di controversie, firmano una transazione che definisce l'importo totale del debito. La questione centrale è se tale transazione abbia avuto un effetto di transazione novativa, sostituendo la permuta con un obbligo di pagamento interamente monetario. La Cassazione ha confermato la decisione di merito, stabilendo che la transazione aveva solo lo scopo di determinare l'ammontare del debito (quantum debeatur), senza modificare le modalità di pagamento originariamente pattuite, inclusa la permuta.
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