La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un proprietario di un immobile disturbato da immissioni rumorose provenienti da un'attività commerciale di panificazione situata al piano inferiore. Mentre il tribunale di primo grado aveva riconosciuto il danno, la Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità dell'esercente basandosi sulla sua buona fede contrattuale. Gli Ermellini hanno cassato la sentenza d'appello, stabilendo che la responsabilità per immissioni rumorose che superano la normale tollerabilità ha natura oggettiva. Pertanto, una volta accertato il superamento dei limiti previsti dall'art. 844 c.c., l'assenza di colpa o la buona fede del responsabile non escludono l'obbligo di risarcire il danneggiato.
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