La Corte di Cassazione ha chiarito la responsabilità del costruttore venditore per gravi difetti negli immobili. Alcuni acquirenti avevano scoperto vizi costruttivi (irregolarità urbanistiche, impianti non a norma) nei loro nuovi appartamenti. Il costruttore sosteneva che il diritto al risarcimento fosse scaduto, applicando i termini brevi della garanzia sulla vendita. La Corte ha invece stabilito che si applica la norma speciale per i costruttori (art. 1669 c.c.), che prevede una garanzia di dieci anni. Questa tutela, di natura extracontrattuale, spetta all'acquirente finale anche se non ha un contratto di appalto diretto con il costruttore, perché protegge l'interesse pubblico alla sicurezza degli edifici. Di conseguenza, la richiesta degli acquirenti è stata accolta.
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