In una causa di divisione immobiliare tra coproprietari, una delle parti ha depositato per la prima volta una consulenza tecnica di parte in appello per contestare la perizia d'ufficio svolta in primo grado. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il documento, ritenendolo tardivo e vietato dalle regole del secondo grado di giudizio. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la consulenza tecnica di parte in appello non rappresenta una nuova prova documentale, bensì una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico. Di conseguenza, le contestazioni sui rilievi del perito d'ufficio si possono sollevare anche in appello o nei termini conclusivi, purché non introducano nuovi fatti. Il processo tornerà ai giudici di merito per la nuova valutazione dei rilievi.
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