Un proprietario immobiliare incarica un tecnico di redigere il progetto e dirigere i lavori di ristrutturazione della propria abitazione. A causa di un errore nella pratica edilizia iniziale, il titolo abilitativo viene annullato, generando una prima causa per danni. Successivamente, i lavori vengono completati e sanati utilizzando il medesimo disegno originario. Il tecnico richiede quindi la parcella residua, ma il cliente si oppone contestando l'inutilità della prestazione e invocando il precedente giudizio. La Corte di Cassazione conferma il diritto del tecnico a percepire il compenso del progettista. Il committente può rifiutare il pagamento solo dinanzi alla totale irrealizzabilità dell'opera. Se i lavori vengono sanati ed eseguiti seguendo i piani originari, il committente deve saldare le prestazioni tecniche effettivamente sfruttate.
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