Un proprietario ha citato l'ente stradale e il Ministero chiedendo il risarcimento danni da opere pubbliche per i lavori di riqualificazione della carreggiata. Gli interventi, consistenti nell'innalzamento del piano stradale e nella posa di uno spartitraffico, avevano impedito l'accesso ai mezzi pesanti, provocando la perdita dell'inquilino, il deprezzamento del fabbricato e il calo degli affari. La Corte d'Appello ha respinto la pretesa, qualificando i disagi come conseguenze di un'opera lecita per la quale spetta semmai un indennizzo e non un risarcimento per fatto illecito. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando il ricorso inammissibile. Il privato non ha dimostrato alcuna specifica negligenza o colpa nella progettazione o esecuzione dei cantieri, limitandosi ad affermazioni generiche. Il proprietario perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese legali.
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