Una società di ristorazione, operante all'interno di un parco termale tramite un contratto di affitto di ramo d'azienda, ha citato in giudizio la società concedente, lamentando un presunto abuso di dipendenza economica, un'attività di direzione e coordinamento e un'ingerenza tale da configurare un'amministrazione di fatto. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande, stabilendo che le direttive impartite dalla società del parco rientravano in una legittima logica di coordinamento necessaria per garantire un'immagine e un servizio omogenei all'interno della struttura complessa. Non è stata fornita la prova di un reale abuso né dell'impossibilità per l'attrice di trovare alternative sul mercato.
Continua »