In una controversia sul valore di rimborso dovuto a un concessionario uscente del servizio di distribuzione del gas, la Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha chiarito che la determinazione del corrispettivo, noto come "giurisdizione valore rimborso", non deriva dall'esercizio di un potere discrezionale dell'ente pubblico, ma dall'applicazione di criteri oggettivi e vincolati previsti dalla legge. Pertanto, la pretesa del concessionario uscente configura un diritto soggettivo, la cui tutela spetta alla magistratura ordinaria.
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