La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4734/2024, ha stabilito che non può essere riconosciuta la qualità di consumatore a un imprenditore che stipula un contratto per scopi connessi alla propria attività professionale. Nel caso specifico, un imprenditore agricolo si era opposto a un decreto ingiuntivo eccependo la competenza del foro del consumatore. La Corte ha accolto il ricorso del professionista, affermando che la natura del rapporto, finalizzato a pratiche edilizie per l'azienda agricola, escludeva l'applicazione del Codice del Consumo, ripristinando la competenza del tribunale originariamente adito.
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