La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo: l'utilizzo dei rimedi preventivi è un onere imprescindibile per la parte che lamenta il ritardo. Una struttura sanitaria si era vista negare l'indennizzo proprio per non aver richiesto l'adozione di un rito acceleratorio nel giudizio presupposto. La Suprema Corte ha confermato la decisione, chiarendo che l'omissione di tali strumenti processuali, volti a prevenire i ritardi, determina l'inammissibilità della successiva domanda di indennizzo, in quanto la parte ha il dovere di collaborare attivamente per la celere definizione della causa.
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