La Corte di Cassazione ha stabilito che nel procedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione del credito del difensore. Tale eccezione deve essere sollevata esclusivamente dalla parte debitrice, in questo caso il Ministero della Giustizia. La Corte ha chiarito che il decreto di liquidazione ha natura giurisdizionale e non amministrativa, pertanto si applicano le regole ordinarie del codice civile, tra cui l'art. 2938 c.c., che riserva alla parte la facoltà di eccepire la prescrizione. Di conseguenza, è stata cassata la decisione del tribunale che aveva respinto l'istanza di un avvocato sulla base della prescrizione del compenso avvocato non eccepita dal Ministero.
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