La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate riguardante l'insinuazione al passivo di crediti tributari contestati. Il caso nasce dal rigetto di una domanda di ammissione basata su semplici comunicazioni di irregolarità, prive di iscrizione a ruolo, per tributi oggetto di contenzioso davanti al giudice tributario. La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di un titolo esecutivo formale come il ruolo, il giudice fallimentare non può ammettere il credito neppure con riserva, poiché non ha il potere di valutare nel merito la fondatezza della pretesa fiscale, competenza che spetta esclusivamente alla giurisdizione tributaria.
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