Un'ex dipendente di un istituto di credito perde le condizioni agevolate del mutuo a seguito delle sue dimissioni. La banca, dopo quasi tre anni, revoca i benefici e chiede la differenza degli interessi. La Corte di Cassazione stabilisce che non si tratta di una modifica unilaterale del contratto (ius variandi) soggetta all'art. 118 TUB, bensì dell'automatica applicazione di una condizione risolutiva prevista nel contratto originale, legata alla cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva dato ragione alla ex dipendente, viene cassata.
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