La
confisca per contrabbando di un veicolo è una misura inevitabile? Può essere annullata semplicemente pagando una sanzione ridotta? A queste domande risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6614/2025, stabilendo un principio fondamentale: la confisca doganale non è una semplice sanzione accessoria, ma una misura di sicurezza obbligatoria con finalità preventive. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa: una Porsche sotto sequestro
Tutto ha inizio quando la Guardia di Finanza ferma un’autovettura di lusso con targa ucraina. A seguito dei controlli, emerge una violazione del regime di ammissione temporanea, un’infrazione che la legge qualifica come contrabbando. Le autorità procedono quindi al sequestro amministrativo del veicolo.
Il conducente e la proprietaria del mezzo, cercando di risolvere la situazione, si avvalgono della possibilità di definire la sanzione in via agevolata, versando all’Agenzia delle Dogane un importo ridotto (pari a un terzo del massimo), come previsto dalla normativa tributaria generale (D.Lgs. 472/1997). Credono, in questo modo, di aver chiuso la partita e chiedono la restituzione del veicolo. L’Agenzia, tuttavia, conferma la confisca, dando il via a un contenzioso legale.
Il Percorso Giudiziario e la Decisione d’Appello
Inizialmente, i proprietari del veicolo ottengono una vittoria in secondo grado. La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il loro appello, sostenendo che il pagamento della sanzione ridotta impedisce l’applicazione delle “sanzioni accessorie”, e tra queste include anche la confisca. Di conseguenza, ordina la restituzione dell’auto.
Insoddisfatta, l’Agenzia delle Dogane ricorre alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici d’appello abbiano commesso un errore fondamentale nel qualificare la natura giuridica della confisca.
La Natura della Confisca per Contrabbando secondo la Cassazione
La Suprema Corte ribalta la decisione d’appello, accogliendo il ricorso dell’Agenzia. Il cuore della sentenza risiede nella netta distinzione tra sanzione accessoria e misura di sicurezza.
Distinzione tra Sanzione Accessoria e Misura di Sicurezza
I giudici di legittimità chiariscono che la norma che permette di evitare le sanzioni accessorie (art. 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997) si riferisce esclusivamente a quelle elencate nell’art. 21 dello stesso decreto (come l’interdizione da cariche o la sospensione di licenze). La confisca per contrabbando, prevista dal Testo Unico delle Leggi Doganali (art. 301 TULD), non rientra in questo elenco.
Essa non ha una funzione primariamente punitiva, ma preventiva. È una misura di sicurezza finalizzata a due scopi principali:
1. Neutralizzare l’attrattiva dell’illecito: togliere dalla disponibilità del trasgressore il bene utilizzato per commettere l’infrazione.
2. Garantire il recupero del tributo evaso: assicurare all’erario (in questo caso, dell’Unione Europea) quanto dovuto.
La Finalità Preventiva e la Tutela degli Interessi Europei
Citando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18286/2024), la Corte sottolinea che la confisca doganale è obbligatoria e serve a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Permettere la restituzione di un bene a fronte del solo pagamento di una sanzione ridotta vanificherebbe l’intero sistema di controllo doganale e la funzione deterrente della misura.
Conclusioni: Implicazioni della Sentenza
La sentenza n. 6614/2025 fissa un punto fermo: la confisca per contrabbando è un istituto autonomo, con una propria logica e finalità. Non è una sanzione facoltativa o negoziabile che scompare con il pagamento di una multa. È una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria. Per poter, eventualmente, ottenere la restituzione del bene (il cosiddetto “riscatto”), il trasgressore non deve solo pagare la sanzione, ma anche i dazi evasi, gli interessi, le spese e una somma pari al valore stesso del bene confiscato. Una lezione importante per chiunque si trovi a gestire l’importazione, anche temporanea, di beni dall’estero.
1. Il pagamento della sanzione amministrativa ridotta per contrabbando estingue anche la confisca del bene?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la
confisca per contrabbando è una misura di sicurezza obbligatoria e non una sanzione accessoria. Pertanto, il pagamento della sola sanzione pecuniaria non è sufficiente a ottenerne la revoca.
2. Qual è la differenza tra sanzione accessoria e misura di sicurezza nel contesto doganale?
La sanzione accessoria (es. interdizione da una professione) ha una finalità punitiva e si aggiunge alla sanzione principale. La misura di sicurezza, come la confisca doganale, ha una finalità principalmente preventiva: mira a neutralizzare la pericolosità del bene e a garantire il recupero del tributo evaso, impedendo la ripetizione dell’illecito.
3. È possibile riavere un bene confiscato per contrabbando?
La legge prevede una possibilità di “riscatto” del bene, ma a condizioni molto onerose. Il trasgressore deve pagare non solo i diritti doganali evasi, le multe e le spese, ma anche un importo pari al valore del bene stesso. Il solo pagamento della sanzione non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6614 Anno 2025
testo di debug per la sentenza.