A chi pagare il canone per l’accesso sulla strada statale?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza su una questione molto comune: a chi bisogna versare il canone accesso strada statale quando la nostra proprietà si affaccia su una via che attraversa un piccolo centro urbano? La risposta potrebbe sorprendere molti e ribalta le pretese di riscossione da parte dell’ente gestore della rete stradale nazionale, attribuendo la competenza a un soggetto diverso e più vicino ai cittadini: il Comune.
La vicenda nasce da una situazione apparentemente ordinaria. L’Ente nazionale per le strade cita in giudizio un privato cittadino, chiedendo il pagamento di una somma a titolo di canone per la concessione di un accesso privato su una strada statale. Una richiesta che, a prima vista, sembra del tutto legittima. Tuttavia, il cittadino si oppone, sollevando un dubbio cruciale: è davvero l’Ente nazionale il soggetto giusto a cui pagare? La sua difesa si basa su un dettaglio geografico fondamentale: l’accesso in questione si trova nel centro abitato di un Comune con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.
La difesa del cittadino: una questione di competenza
Il cuore del dibattito legale non è stato se il canone fosse dovuto o meno, ma chi avesse il diritto di riscuoterlo. Il cittadino, attraverso i suoi legali, ha sostenuto che l’Ente nazionale non avesse la cosiddetta ‘legittimazione attiva’, ovvero il potere di agire in giudizio per quel credito. Secondo la sua tesi, per le strade statali che passano all’interno di centri abitati di Comuni con meno di ventimila abitanti, la titolarità del diritto a incassare i canoni per accessi e concessioni spetta esclusivamente al Comune nel cui territorio si trova la strada.
Questa argomentazione si fonda su una precisa norma di legge, la Legge n. 59 del 1961, che, nonostante il passare degli anni, è stata ritenuta dalla Corte ancora pienamente in vigore e applicabile. La difesa ha quindi smontato la pretesa dell’Ente gestore, spostando il focus dal ‘se’ pagare al ‘a chi’ pagare.
Il principio sul canone accesso strada statale nei piccoli Comuni
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi del cittadino. I giudici hanno riaffermato un principio di diritto chiaro e di grande impatto pratico. Quando una strada statale attraversa un centro abitato di un Comune con una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, la gestione di alcuni aspetti, tra cui la riscossione dei canoni per gli accessi privati, passa dalle mani dello Stato a quelle del Comune.
Questo significa che l’Ente gestore nazionale non può pretendere alcun pagamento per tali concessioni. Il soggetto legittimato a richiedere e incassare il canone accesso strada statale è, in questi specifici contesti, l’amministrazione comunale. La Corte ha sottolineato che questa regola non è subordinata a nessuna preventiva delimitazione dei tratti stradali, ma si applica direttamente in base al dato oggettivo della popolazione del Comune.
Le motivazioni: la titolarità del diritto appartiene al Comune
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione della Legge n. 59 del 1961, confermandone la vigenza. I giudici hanno spiegato che, per i tratti di strade statali che attraversano piccoli centri abitati, la legge ha operato un trasferimento di competenze. Sebbene la strada rimanga statale, i diritti relativi agli accessi e alle concessioni che interessano il corpo stradale sono ‘fatti salvi a favore dei Comuni’. L’Ente nazionale, quindi, pur essendo il gestore generale dell’infrastruttura, non è il titolare del diritto di credito per il canone accesso strada statale in quel particolare tratto. La sua richiesta di pagamento era, di conseguenza, infondata fin dall’origine perché rivolta da un soggetto che non ne aveva il potere.
Le conclusioni: chi vince e cosa significa per i cittadini
L’esito della causa è stato netto. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza precedente e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato la domanda di pagamento dell’Ente gestore. In pratica, il cittadino ha vinto la causa e non deve pagare nulla all’Ente nazionale. Le spese legali dell’intero percorso giudiziario sono state compensate, a significare che ogni parte ha sostenuto i propri costi, data la particolarità e la controvertibilità della questione giuridica.
Questa sentenza rappresenta una vittoria importante per i cittadini e per i piccoli Comuni. Stabilisce che le richieste di pagamento per il canone accesso strada statale provenienti dall’Ente gestore nazionale, se relative a strade interne a centri abitati con meno di 20.000 abitanti, sono illegittime e possono essere contestate con successo.
A chi devo pagare il canone per un passo carrabile su una strada statale che attraversa il mio paese?
Se il tuo paese ha meno di 20.000 abitanti, il canone va pagato al Comune e non all’ente gestore nazionale della strada (es. ANAS).
Questa regola vale per tutti i Comuni italiani?
No, si applica specificamente ai tratti di strade statali che attraversano i centri abitati di Comuni con una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Cosa posso fare se l’ente gestore nazionale mi invia una richiesta di pagamento per un accesso in un piccolo Comune?
In base a questa sentenza, puoi contestare la richiesta di pagamento, eccependo il difetto di legittimazione attiva, ovvero sostenendo che non è l’ente corretto a cui spetta riscuotere la somma.