Il caso dell’abbattimento specie protette e la richiesta di risarcimento
Un cacciatore ha abbattuto quattro piccoli uccelli selvatici, nello specifico due cinciallegre e due fringuelli. La Polizia provinciale ha sorpreso l’uomo con gli esemplari senza vita. Una Onlus per la tutela degli animali ha deciso di agire in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni causati all’ambiente. L’associazione ha quantificato il danno in via equitativa per una somma pari a ventimila euro. Questo caso solleva una questione fondamentale riguardante l’abbattimento specie protette e la responsabilità civile del cacciatore.
Le decisioni dei giudici di merito sul prelievo venatorio
Il Tribunale ha respinto la domanda della Onlus in primo grado. Secondo il giudice, l’associazione non ha fornito la prova che le specie abbattute fossero protette. Inoltre, il cacciatore aveva già pagato una somma a titolo di oblazione nel processo penale. Questo pagamento ha estinto il reato senza produrre effetti automatici in sede civile. La Corte d’Appello ha confermato la decisione di rigetto ma con una motivazione diversa. I giudici di secondo grado hanno sostenuto che non esistevano norme statali o regionali che vietassero la caccia alle cinciallegre. Per quanto riguarda i fringuelli, la Corte ha ritenuto che il reato scattasse solo con l’abbattimento di più di cinque esemplari. Il cacciatore ne aveva abbattuti solo due, quindi la sua condotta non era considerata illecita.
Il ricorso in Cassazione della Onlus ambientalista
La Onlus non ha accettato questa decisione e ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. L’associazione ha denunciato la violazione delle norme nazionali e internazionali sulla tutela della fauna selvatica. In particolare, ha evidenziato come la legge italiana protegga in modo generale tutte le specie selvatiche. L’attività venatoria è consentita solo per le specie espressamente indicate dalla legge e in periodi precisi. Le cinciallegre e i fringuelli non rientrano in questo elenco di specie cacciabili. Di conseguenza, la loro cattura o uccisione costituisce sempre un comportamento illecito.
Le motivazioni della decisione sull’abbattimento specie protette
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Onlus. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Convenzione di Berna include le cinciallegre tra le specie rigorosamente protette. Questa convenzione internazionale è stata recepita pienamente nell’ordinamento italiano. Pertanto, il divieto di caccia per questi volatili è assoluto e non richiede ulteriori leggi regionali. Per quanto riguarda i fringuelli, un decreto ministeriale del 1993 ha escluso totalmente la loro cacciabilità. La soglia penale dei cinque esemplari serve solo a differenziare la gravità del reato, ma non rende lecita la caccia di un numero inferiore di uccelli. L’abbattimento specie protette anche di un solo esemplare viola la legge e genera l’obbligo di risarcire il danno ambientale.
Le conclusioni della Cassazione sulla responsabilità del cacciatore
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Onlus e ha cassato la sentenza della Corte d’Appello. I giudici hanno stabilito che la caccia ai fringuelli e alle cinciallegre è sempre vietata nel nostro Paese. Il comportamento del cacciatore integra un illecito civile che obbliga al risarcimento del danno. La Cassazione ha quindi rinviato la causa alla Corte d’Appello di Firenze in una diversa composizione. Il nuovo giudice dovrà quantificare l’esatto ammontare del risarcimento dovuto alla Onlus e decidere sulle spese di tutti i gradi di giudizio. Questa pronuncia rafforza la tutela della fauna selvatica e punisce severamente l’abbattimento specie protette.
È legale cacciare fringuelli o cinciallegre in Italia?
No, la caccia a queste specie è assolutamente vietata dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali, indipendentemente dal numero di esemplari.
Cosa rischia chi abbatte un animale di una specie protetta?
Oltre alle sanzioni penali o amministrative, il responsabile può essere condannato in sede civile a risarcire i danni patrimoniali e ambientali.
Il pagamento di una multa nel processo penale cancella il debito civile?
No, l’estinzione del reato tramite oblazione non elimina la responsabilità civile e il dovere di risarcire il danno causato all’ambiente.