Un condannato, ammesso all'affidamento in prova, si è visto annullare il beneficio dopo essere stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, in corsia di emergenza e con oggetti atti ad offendere. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la revoca dell'affidamento in prova rientra nel potere discrezionale del Tribunale di Sorveglianza quando il comportamento del soggetto è incompatibile con il percorso di reinserimento. Il ricorso è stato respinto perché le azioni del condannato, avvenute a soli venti giorni dall'inizio della misura, hanno dimostrato la sua inaffidabilità, rendendo la revoca una conseguenza logica e motivata.
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